Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 20/01/2014 (Rv. 629026 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Procedimento sanzionatorio ex art. 195 del T.U.F. - Audizione personale dell'incolpato - Obbligatorietà - Esclusione - Fondamento.
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Nel procedimento sanzionatorio di cui all'art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il diritto di difesa dell'incolpato è garantito dalla previsione di un congruo termine per il deposito di difese scritte, mentre la sua audizione personale non è un incombente imprescindibile, come risulta dal confronto con l'art. 196 dello stesso T.U.F., riguardante i promotori finanziari.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)