Sez. 1, Sentenza n. 23782 del 22/12/2004 (Rv. 582420 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Doveri dei consiglieri di amministrazione - Violazioni - Sanzioni - Procedimento "ex" art. 145 d.lgs. n. 385 del 1993 - Poteri dell'interessato - Successivi alla contestazione della violazione - Sussistenza - Successivi alla proposta di sanzione della Banca d'Italia diretta al Ministro del tesoro - Esclusione - Contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione - Esclusione - Compatibilità con la previsione dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990 - Sussistenza - Fondamento.
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE
Il procedimento diretto all'irrogazione di sanzioni per infrazioni commesse dai consiglieri di amministrazione degli istituti di credito, previsto dall'art. 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non prescrive altro, prima dell'adesione - con decreto motivato - del Ministro del Tesoro alla proposta di applicazione della sanzione avanzata dalla Banca d'Italia, che la contestazione, da parte della Banca, dell'addebito mosso e la valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, senza alcuna altra interlocuzione di quest'ultimo prima del provvedimento ministeriale. Nè il difetto di previsione d'una ulteriore forma di difesa può essere colmata invocando una diretta applicazione dei precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.), atteso che tali norme riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice, e non il procedimento amministrativo, ancorchè finalizzato all'emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi. Nemmeno tale mancata (completa) equiparazione del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale viola la Costituzione. Siffatta interpretazione, poi, non si pone in contrasto con l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stregua del quale l'amministrazione è tenuta a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale all'interessato, essendo tale precetto di legge rispettato con la comunicazione fatta dalla Banca d'Italia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)