Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 20/10/1983 (Rv. 430949 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA CAUSA DI DECADENZA DALLA PROROGA COSTITUITA DALL'ABBANDONO DELL'ALLOGGIO DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOVITÀ - SUSSISTENZA - DOMANDA RELATIVA - INAMMISSIBILITÀ - VERIFICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA NELLE MORE DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - IN GENERE - DEDUZIONE IN PRIMO GRADO DELLA NECESSITÀ DI DESTINARE L'IMMOBILE AD ABITAZIONE PROPRIA - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA CAUSA DI DECADENZA DALLA PROROGA COSTITUITA DALL'ABBANDONO DELL'ALLOGGIO DA PARTE DEL CONDUTTORE - NOVITÀ - SUSSISTENZA - DOMANDA RELATIVA - INAMMISSIBILITÀ - VERIFICAZIONE DELLA CIRCOSTANZA NELLE MORE DELL'APPELLO - IRRILEVANZA.*
Qualora il locatore ponga a fondamento della domanda di cessazione della proroga legale del contratto la necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria, integra una nuova causa petendi la domanda di rilascio formulata sulla base della cessazione della proroga per abbandono dell'alloggio da parte del conduttore, comportando essa un mutamento sostanziale di fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e nuovi temi d'indagine. Conseguentemente siffatta domanda è improponibile in appello, pur se l'abbandono dell'alloggio si è verificato nelle more del giudizio di secondo grado. (V 1187/80, mass n 404684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)