Sez. 3, Sentenza n. 1187 del 18/02/1980 (Rv. 404684 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI DESTINARE L'ALLOGGIO AD UN FIGLIO - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI DESTINARE LO ALLOGGIO AD ALTRO FIGLIO - MUTATO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - NECESSITA DEI FIGLI DEL LOCATORE - DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI DESTINARE L'ALLOGGIO AD UN FIGLIO - SUCCESSIVA DEDUZIONE DELLA NECESSITA DI DESTINARE LO ALLOGGIO AD ALTRO FIGLIO - MUTATO LIBELLI - CONFIGURABILITA.*
Qualora il locatore ponga a fondamento della domanda di cessazione della proroga legale dapprima la necessita di destinare l'alloggio ad un figlio, indi la necessita di destinare l'alloggio ad altro figlio, immuta radicalmente l'originaria causa petendi, fondandola su presupposti di fatto diversi, con conseguente mutatio libelli, giacche lo stato di necessita di un figlio non sempre coincide con quello di un altro, trattandosi di soggetti diversi con differenti esigenze personali, familiari ed economiche. (V 69/76, mass n 379333; (V 1488/74, mass n 369597).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)