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Sez. 2, Sentenza n. 851 del 27/03/1970 (Rv. 346210 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATO ESPERIMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE REGOLARMENTE CITATA - RINVIO DELL'UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346210-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - MANCATO ESPERIMENTO - NULLITA - ESCLUSIONE - MANCATA COMPARIZIONE DELLA PARTE REGOLARMENTE CITATA - RINVIO DELL'UDIENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nello speciale procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato e procuratore, previsto dalla legge 13 giugno 1942, n 794, non e motivo di nullita il mancato esperimento, da parte del giudice, del tentativo di conciliazione prescritto dall'art 29, quarto comma, della legge ne la mancata comparizione della parte, cui siano stati regolarmente notificati l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, rende necessario un rinvio ad altra udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione. (V 2349-67, massima n 329597 976-65 2866-57 2608-54).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)