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Sez. 1, Sentenza n. 1875 del 21/02/1995 (Rv. 490566 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione - Obbligatorietà - Esclusione - Mancata comparizione della parte - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490566-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nel procedimento camerale per la liquidazione degli onorari ad avvocato e procuratore, previsto dall'art. 29 della legge n. 794 del 13 giugno 1942, la mancata comparizione della parte, cui siano stati regolarmente notificati l'istanza ed il decreto di fissazione dell'udienza, non impone il rinvio della stessa per l'esperimento del tentativo di conciliazione e non impedisce la decisione sull'istanza di liquidazione degli onorari. Ne consegue che, non essendo obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione, è irrilevante che la parte non compaia affatto all'udienza, o invii per il menzionato esperimento un soggetto privo di poteri rappresentativi.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)