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Sez. 2, Sentenza n. 10471 del 12/02/2014 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 259347 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Soddisfacimento del terzo creditore assistito da "ius sequelae" - Tutela anticipata davanti al giudice dell'esecuzione civile - Esclusione - Tutela posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259347-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile. (Fattispecie in tema di sequestro disposto ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 87, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 88, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)