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Sez. 1, Sentenza n. 8499 del 19/11/1987 (Rv. 456022 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - TERMINE PER LA COMPARIZIONE DINANZI AGLI ARBITRI - ESIGUITÀ - CAUSA OSTATIVA ALLA DELIBAZIONE CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456022-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - TERMINE PER LA COMPARIZIONE DINANZI AGLI ARBITRI - ESIGUITÀ - CAUSA OSTATIVA ALLA DELIBAZIONE CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di delibazione di pronunce arbitrali straniere, secondo la disciplina della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), l'esiguità del termine assegnato per la comparizione dinanzi agli arbitri può costituire ragione ostativa alla delibazione medesima solo quanto l'interessato deduca e dimostri che sia in concreto mancata la tempestiva conoscenza del procedimento, o la possibilità di esercitare il diritto di difesa, e la relativa indagine, traducendosi in un apprezzamento di fatto affidato al giudice della delibazione, non è censurabile in Sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (V 4399/83, mass n 429304).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Tratt. Internaz. 10/06/1958, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)