Sez. U, Sentenza n. 52 del 05/01/1994 (Rv. 484931 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere | Sanzioni amministrative pecuniarie - Irrogazione - Provvedimenti adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato - Impugnazione - Ricorsi relativi - Cognizione - Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva - Devoluzione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere
La cognizione dei ricorsi consentiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non spetta al pretore, bensì ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 33 della medesima legge al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva, senza che a ciò osti il richiamo in dette norme formulato alle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione, essendo esso limitato ad individuare la disciplina di taluni aspetti sostanziali dell'illecito - quali le disposizioni in tema di solidarietà, di non trasmissibilità agli eredi, di prescrizione - o di elementi della procedura di irrogazione della sanzione e di riscossione - come la contestazione delle violazioni, l'attività di difesa, il pagamento rateale, l'esecuzione forzata - e non estendendosi fino alla attribuzione della detta cognizione al pretore quale organo della giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 31, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)