Sez. U, Sentenza n. 6302 del 22/06/1990 (Rv. 467923 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - DANNO ARRECATO DAGLI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI ALLO STATO O AD ALTRO ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - DANNO ARRECATO DAGLI AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI ALLO STATO O AD ALTRO ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
In relazione al danno che gli amministratori di enti locali arrechino allo stato o ad altri enti pubblici (nella specie, con deliberazioni inerenti al trattamento economico del personale che implicavano per gli enti previdenziali perdite contributive), deve escludersi la giurisdizione contabile della Corte dei conti, ed affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto detta giurisdizione contabile, anche nella disciplina di cui alla legge comunale e provinciale di cui al R.d. 3 marzo 1934 n. 383, postula un rapporto di servizio (o d'impiego) fra l'autore del fatto e l'ente in concreto danneggiato. (V 6437/85, mass n 443506; (V 6437/85, mass n 443507).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)