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Sez. U, Sentenza n. 6437 del 18/12/1985 (Rv. 443506 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E FORMALE - ESTENSIONE - IPOTESI DI DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO DI SITUAZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - DANNI PROVOCATI AD UN COMUNE DAL SUO SINDACO PER ILLEGITTIMA ASSUNZIONE O MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443506-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E FORMALE - ESTENSIONE - IPOTESI DI DEVOLUZIONE AL GIUDICE ORDINARIO DI SITUAZIONI DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - PERSISTENZA - CONSEGUENZE - DANNI PROVOCATI AD UN COMUNE DAL SUO SINDACO PER ILLEGITTIMA ASSUNZIONE O MANTENIMENTO IN SERVIZIO DI UN DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, cioè per danni provocati ad enti pubblici da soggetti ad essi legati da rapporto d'impiego o di servizio, è contemplata dall'art. 103 secondo comma della Costituzione in relazione ad ogni ipotesi di violazione delle norme regolanti il suddetto rapporto (cosiddetta responsabilità amministrativa), e non soltanto, quindi, con riferimento alla responsabilità per Atti di diretta amministrazione del patrimonio o di maneggio del denaro (rientranti nella cosiddetta responsabilità formale). La medesima norma costituzionale, peraltro, benché espressione di una tendenza generale, e quindi dotata di forza espansiva, con conseguente idoneità ad includere ogni situazione non diversamente regolata da specifica disposizione di legge, non esclude la persistente vigenza nell'ordinamento di espresse Disposizioni che devolvano al giudice ordinario determinate situazioni di responsabilità contabile. Fra tale ultime Disposizioni vanno comprese quelle degli artt. 260 - 265 del testo unico della legge comunale e provinciale (R.d. 3 marzo 1934 n. 383), nonché le analoghe norme dettata dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana (d.l. Pres. Reg. N. 6 del 1955, recepito nella legge Reg. N. 16 del 1963), in forza delle quali la suddetta giurisdizione della Corte dei conti è limitata ai danni correlati ad Atti di gestione diretta del patrimonio dell'ente pubblico. Da tanto deriva che deve negarsi la giurisdizione contabile della Corte dei conti, con riguardo ai danni che siano stati provocati ad un comune dal suo sindaco per effetto dell'illegittima assunzione, o mantenimento in servizio, di un dipendente, cioè da attività amministrativa non conforme a legge con danno indiretto al patrimonio dell'ente pubblico locale. (V 3335/78, mass n 392770).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 81, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 82 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 260 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 265 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)