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Sez. 3, Sentenza n. 5213 del 21/02/1986 Ud. (dep. 07/06/1986) Rv. 173037 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - SOCI DI COOPERATIVE CHE PRESTINO OPERA MANUALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173037-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - SOCI DI COOPERATIVE CHE PRESTINO OPERA MANUALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - OBBLIGATORIETÀ.*

L'art. 4 n. 7 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) dispone che sono soggetti ad Assicurazione "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto comunque denominata, costituita od esercitata i quali prestino la loro opera manuale". Inoltre l'art. 9 stabilisce che sono considerati datori di lavoro "le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7 dell'art. 4". In proposito si deve notare che l'uso da parte del legislatore delle parole "ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata" fa ritenere che si sia voluto comprendere nel suddetto art. 9 qualsiasi Forma associativa e quindi anche quella qualificata come contratto di compartecipazione. È d'altra parte irrilevante ai fini della sussistenza dell'Obbligo assicurativo, che non ricorra un rapporto di lavoro subordinato perché la legge riconnette detto Obbligo alla prestazione d'opera manuale.*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)