Sez. 5, Ordinanza n. 2198 del 01/06/1995 Cc. (dep. 20/07/1995) Rv. 202213 - 01
Giudice - Ricusazione - Casi | Manifestazione indebita del proprio convincimento - Giudice che ha emesso decreto di archiviazione in ordine a denuncia di privato - Richiesta di rinvio a giudizio per calunnia a carico del suddetto denunciante - Giudice di cui sopra chiamato a decidere nell'udienza preliminare in ordine a tale richiesta - Configurabilità di ipotesi di ricusazione - Esclusione - Ragioni.
Giudice - Ricusazione - Casi
Non è configurabile ipotesi di ricusazione nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, che ha emesso il decreto di archiviazione in ordine ai fatti esposti nella denuncia di un privato, decida quale giudice dell'udienza preliminare in ordine a richiesta di rinvio a giudizio per calunnia presentato nei confronti del suddetto privato. Il decreto di archiviazione ed il successivo decreto di rinvio a giudizio non integrano - insieme - quella manifestazione "indebita" del proprio convincimento di cui all'art. 37 lett. b) cod. proc. pen. in tema di ricusazione: per essere tale la manifestazione deve essere operata fuori dalla sede processuale e fuori dai compiti e dai ruoli propri del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 424 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)