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Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 06/04/2005 Cc. (dep. 17/05/2005) Rv. 231566 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Giudice - Ricusazione - Casi - Manifestazione indebita del proprio convincimento - All'interno del procedimento - Fattispecie - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231566-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi

L'indebita manifestazione del pensiero, prevista dall'art. 37, comma primo lett. b), cod.proc. pen. quale causa di ricusazione, consiste nell'anticipazione dell'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e, quindi, fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato. Conseguentemente non ricorrono gli estremi della ricusazione nei confronti del giudice che abbia deciso una questione preliminare o incidentale, per la cui soluzione siano state necessarie valutazioni di carattere delibativo, dato che risulterebbe altrimenti snaturata la nozione stessa di procedimento, strutturalmente e funzionalmente costituito da una sequenza ordinata di atti, ciascuno dei quali prepara e condiziona quelli successivi. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante che avevano rigettato l'istanza difensiva di ammissione di perizia medico-legale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)