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Sez. L - , Ordinanza n. 28408 del 28/11/2017 (Rv. 646361 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Assunzione - Obbligo di comunicazione ex art. 9 bis della l. n. 608 del 1996 - Ambito applicativo - Limitazione ai rapporti di natura subordinata - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646361-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE

L’obbligo di comunicazione dell’assunzione di lavoratori previsto dall’art. 9 bis della l. n. 608 del 1996, “ratione temporis” vigente, trova applicazione solo ai rapporti di natura subordinata, come si desume dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 2002 che, nel sostituire il comma 2 della precedente disposizione, ha esteso tale obbligo anche in caso di instaurazione di rapporti “di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa”, confermandone l'inesistenza prima della sua entrata in vigore. (Nella specie, la S.C., in riforma della decisione della corte d’appello, ha annullato l’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un’associazione musicale per non avere comunicato l’assunzione di lavoratori occasionali, impegnati ciascuno per una serata in una serie di concerti dalla stessa organizzati).

Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)