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Sez. L, Sentenza n. 20727 del 14/10/2015 (Rv. 637524 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Obbligo di informazione del lavoratore al momento dell'assunzione ai sensi dell'art. 9 bis, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. nella l. n. 608 del 1996 - Obbligo del datore di lavoro di comunicazione agli organi del collocamento ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, dello stesso d.l. - Rapporto - Imposizione di adempimenti distinti - Inosservanza - Conseguenza - Autonomia delle sanzioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637524-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE

L'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 9 bis, comma 3, del d.l. n. 510 del 1996, conv. con modif. nella l. n. 608 del 1996, di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, la dichiarazione contenente tutti i dati relativi al rapporto di lavoro appena instaurato, costituisce un adempimento distinto, rispetto all'obbligo di comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione ai competenti uffici di collocamento (ora Centro territoriale per l'impiego), previsto dall'art. 9 bis, comma 2, del medesimo d.l., che, in caso di violazione, va autonomamente sanzionato in quanto, a differenza del secondo, diretto ad assicurare il costante monitoraggio dei flussi di manodopera nell'ambito del mercato del lavoro, mira solo a tutelare l'interesse del lavoratore ad essere adeguatamente informato in merito al suo inserimento nella struttura aziendale e alle modalità del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 3 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)