diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 555 del 24/02/1972 (Rv. 356568 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356568-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Pur non essendo vincolato dalle conclusione del consulente tecnico di ufficio, il giudice, qualora ritenga di disattenderle, deve dare adeguata motivazione del proprio contrario convincimento mediante la indicazione, sia pure sintetica, degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logici e giuridici dei quali si e avvalso per pervenire alla decisione adottata. (Conf 1118'71, mass n 351191; 854'71, mass n 350720).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)