Sez. 2, Sentenza n. 854 del 25/03/1971 (Rv. 350720 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il giudice di merito, quando dissente dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve offrire adeguata motivazione del proprio convincimento al fine di consentire il controllo del procedimento logico adottato. (Conf 2450'70, mass n 348713).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)