Sez. 5 - , Sentenza n. 25315 del 24/08/2022 (Rv. 665572 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni civili - Natura giuridica - Differenza rispetto alle sanzioni amministrative ed a quelle tributarie - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla l. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 18/12/1997 num. 472 art. 8, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 217, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 218, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 219, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 220, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 221, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 222, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 223, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 224, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 225
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)