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Sez. L, Sentenza n. 15067 del 06/06/2008 (Rv. 603753 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni civili - Natura giuridica - Differenza rispetto alle sanzioni amministrative ed a quelle tributarie - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603753-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla legge n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 217, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 218, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 219, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 220, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 221, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 222, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 223, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 224, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 225, Legge 18/12/1997 num. 472 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)