Sez. L, Sentenza n. 6058 del 15/10/1986 (Rv. 448380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO PER INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL LAVORATORE PER DUE GIORNI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO PER INGIUSTIFICATA ASSENZA DEL LAVORATORE PER DUE GIORNI.*
In ipotesi di inadempimento del lavoratore subordinato agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro è legittimo il licenziamento per giusta causa soltanto se - valutate tutte le circostanze del caso concreto - qualsiasi altra sanzione prevista dal contratto collettivo o dal regolamento aziendale risulti insufficiente rispetto al comportamento del lavoratore. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che l'ingiustificata assenza del lavoratore per due soli giorni non poteva comportare la grave sanzione del licenziamento per giusta causa). (V 158/84, mass n 432408; (V 6749/82, mass n 424377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)