diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 158 del 09/01/1984 (Rv. 432408 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432408-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REQUISITI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini del licenziamento in tronco, ove si tratti di valutare mancanze del lavoratore che si pongono fuori delle specifiche previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, occorre applicare l'art. 2119 cod. civ., secondo il quale la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario: il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sè considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale o colposo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, la stessa può essere legittimamente disposta quando, attraverso un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda, rispetto al comportamento del lavoratore medesimo. (Conf 6749/82, mass n 424377; (Conf 4632/80, mass n 408451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)