Sez. L, Sentenza n. 10090 del 27/09/1991 (Rv. 474024 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere | Rifiuto di accettare le prestazioni lavorative - Cause giustificative - Situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione e l'organizzazione dell'impresa - Esclusione - Conseguenti possibili scelte del datore di lavoro.
Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere
Non costituiscono causa giustificativa del rifiuto di accettare la prestazione lavorativa tutte quelle situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione e l'organizzazione dell'impresa - come il calo delle commesse, le crisi economiche congiunturali o strutturali, ritardi burocratici (nella specie, concernenti il rilascio di una concessione edilizia) - che non diano luogo ad intervento effettivo della Cassa Integrazione e non siano tali da integrare una impossibilità assoluta di ricevere la prestazione. In tali casi, pertanto, il datore di lavoro, salva la possibilità di una temporanea sospensione del rapporto, concordata con i dipendenti, deve scegliere tra la perdita delle maestranze - con recesso "ad nutum", nei casi consentiti dalla legge o per giustificato motivo, ex art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - o mantenerle, con prosecuzione del rapporto di lavoro ed integrale pagamento della prestazione lavorativa non utilizzata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)