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Sez. 2, Sentenza n. 4722 del 22/07/1981 (Rv. 415456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ELEMENTO DI PROVA CONTRARIA OVVERO COMPORTAMENTO VALUTABILE COME ARGOMENTO CONCORRENTE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI GIA ACQUISITI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415456-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - IN GENERE - CONTUMACIA DEL CONVENUTO - ELEMENTO DI PROVA CONTRARIA OVVERO COMPORTAMENTO VALUTABILE COME ARGOMENTO CONCORRENTE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI GIA ACQUISITI - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La contumacia del convenuto non solo non puo essere elevata a elemento di prova contro di lui, ma non costituisce neppure un comportamento da cui possa trarsi argomento concorrente per la valutazione degli elementi probatori gia acquisiti al processo, in quanto il convenuto che si astiene dal costituirsi in giudizio esercita un diritto garantitogli dalle norme del codice di rito e non immuta la situazione di contestazione che la instaurazione del procedimento fa sorgere. (V 5050/80, mass n 408905; (V 1769/62, mass n 332895; (contra 1313/68, mass n 332895).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)