diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1313 del 27/04/1968 (Rv. 332895 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - IN GENERE- ARGOMENTO CONCORRENTE PER LA VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332895-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - IN GENERE- ARGOMENTO CONCORRENTE PER LA VALUTAZIONE DI ALTRI ELEMENTI DI PROVA - POSSIBILITA.*

Se e vero che la contumacia di una parte non costituisce elemento di prova contro di essa, d'altro canto non e vietato al giudice, nell'ambito di quell'incensurabile potere di apprezzamento che gli deriva dallo art. 116 cod.proc.civ., di trarre da quel comportamento argomento concorrente per la valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)