Sez. 2, Sentenza n. 626 del 17/01/2003 (Rv. 559818 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE | Imposizione all'erede di prestare presso di sè assistenza materiale e morale ad un terzo - Onere ex art. 647 cod. civ. - Configurabilità - Vitalizio alimentare ex art. 1872 cod. civ. - Assimilabilità - Stato economico del beneficiario - Irrilevanza - Adempimento mediante corresponsione di un assegno pecuniario - Legittimità - Condizioni.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - ONERE (O MODO) - ADEMPIMENTO - IN GENERE
In tema di successioni "mortis causa", la disposizione testamentaria con cui sia imposto all'erede di prestare presso di sè assistenza materiale e morale ad un terzo vita natural durante, configura un onere ai sensi dell'art. 647 cod. civ., assimilabile nel contenuto e nella portata al vitalizio alimentare ex art. 1872 cod. civ.. Ne consegue che esso è indipendente dallo stato economico del beneficiario ed è caratterizzato, anche in applicazione analogica dell'art. 443, secondo comma cod. civ., dalla sua convertibilità, nell'ipotesi di sopravvenuta impossibilità della convivenza tra erede onerato e terzo assistito, in una prestazione di dare (corresponsione di un assegno pecuniario), affinché il "modus", non attuabile secondo le modalità stabilite dal testatore, venga adempiuto così come è possibile e nella maniera maggiormente coincidente con quella voluta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 647, Cod. Civ. art. 1872
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)