Sez. L, Sentenza n. 6528 del 15/12/1979 (Rv. 403281 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO AGGIUNTIVO CORRISPOSTO AI LAVORATORI TENUTI CONTRATTUALMENTE A TRASFERIRSI CONTINUAMENTE IN CANTIERI SITUATI IN LOCALITA DIVERSE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO AGGIUNTIVO CORRISPOSTO AI LAVORATORI TENUTI CONTRATTUALMENTE A TRASFERIRSI CONTINUAMENTE IN CANTIERI SITUATI IN LOCALITA DIVERSE - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE - CONSEGUENZE.*
L'attribuzione pecuniaria, in misura contrattualmente determinata, corrisposta dal datore di lavoro, in aggiunta al salario, ai lavoratori (cosiddetti 'trasfertistì), tenuti per contratto a trasferirsi continuamente in cantieri, ubicati in localita diverse, non costituisce rimborso di spese ai termini dell'art 2121 cod civ, bensi ha natura di corrispettivo del disagio e delle spese, sostenute dai lavoratori, e, di conseguenza, deve essere computata, ai fini degli istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, nell'ammontare della retribuzione, non rimanendo esclusa neppure nel caso di eventuale coincidenza del luogo di lavoro con la residenza dei lavoratori. (Conf 1716/78, mass n 301127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)