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Sez. 2, Sentenza n. 793 del 08/04/1964 (Rv. 301127 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*
Stato
decisa il 1964-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301127-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - CRITERIO DI ACCERTAMENTO.*

Mentre l'accertamento della riduzione della capacita di lavoro ha per oggetto le sole condizioni psico-fisiche dell'assicurato, l'accertamento della riduzione della capacita di guadagno che un oggetto piu ampio che comprende ogni fattore, anche estraneo alla persona dello assicurato, che possa influire concretamente sulle sue possibilita di guadagno. Al fine di stabilire in quale misura si sia ridotta la capacita di guadagno dell'assicurato, non puo attribuirsi Rilevanza alle precarie occupazioni che egli possa avere trovato per circostanze contingenti o per l'interesse del datore di lavoro a corrispondere retribuzioni inferiori al normale o per quello del lavoratore a sublocarsi ad attivita usuranti per la sua salute pur di conseguire un certo guadagno.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)