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Sez. 1, Sentenza n. 30 del 12/01/1983 Cc. (dep. 11/02/1983) Rv. 157422 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - MISURA DI APPLICARSI A PERSONA DIMORANTE IN UNA PROVINCIA NON SEDE DI TRIBUNALE - INDIVIDUAZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1983-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157422-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA - MISURA DI APPLICARSI A PERSONA DIMORANTE IN UNA PROVINCIA NON SEDE DI TRIBUNALE - INDIVIDUAZIONE DEL TRIBUNALE COMPETENTE - CRITERIO.*

Tenuto conto dello spirito e della ratio della norma che ha voluto concentrare la conoscenza delle misure di prevenzione, per uniformità di disciplina, di criteri di applicazione, di formazione del giudizio, di grado e caratteristiche di specializzazione, in un unico tribunale tra quelli aventi Sede nella provincia, se ne deve dedurre che, ove il capoluogo non sia Sede di tribunale, la Competenza in tema di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e in tema di Disposizioni contro la mafia di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575, spetta al tribunale che abbia comunque Sede nella provincia ove la persona dimora, cui si riferisce una delle misure sopra specificate, che sia il più vicino al capoluogo. (applicazione in tema di sorveglianza speciale di ps e di divieto di soggiorno nei confronti di persona dimorante nella provincia di caserta, misura inflitta dal tribunale di S. m. capua vetere).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)