Sez. L, Sentenza n. 3646 del 21/07/1978 (Rv. 393154 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART 429 COD PROC CIV - EFFICACIA RETROATTIVA.*
L'art 429 cod proc civ, ove prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della norma predetta, introdotta dalla legge n 533 del 1973. (V 161/77, Corte cost; (Conf 309/77, mass n 386216).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)