Sez. U, Ordinanza n. 309 del 16/06/1977 (Rv. 386216 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA - DAL TEMPO DELLA PERFEZIONE DEL DIRITTO - DISCIPLINA DELL'ART 429 COD PROC CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA - DAL TEMPO DELLA PERFEZIONE DEL DIRITTO - DISCIPLINA DELL'ART 429 COD PROC CIV - EFFICACIA RETROATTIVA - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IN RELAZIONE ALL'ART 3 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA - ESCLUSIONE.*
L'art 429 terzo comma cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, ove prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore, per la diminuzione di valore del suo credito, va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della citata legge n 533 del 1973. Pertanto, la questione di illegittimita costituzionale di detta norma, in relazione all'art 3 della Costituzione non e manifestamente infondata, in considerazione della configurabilita di un ingiustificato trattamento piu favorevole dei crediti di lavoro, rispetto agli altri crediti pecuniari. (V 96/77, mass n 383602; (V 4258/76, mass n 382954; (V 4112/76, mass n 382764; (V 13/77 Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)