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Sez. 1, Sentenza n. 27859 del 13/07/2006 Cc. (dep. 03/08/2006) Rv. 234718 - 01

ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva - Divieti - Recidiva contestata genericamente senza menzionare l'ipotesi specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - Operatività del divieto di cui all'art. 656, comma nono, lett. c) cod. proc. pen., introdotto dall'art. 9 L. n. 251 del 2005 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234718-01

ESECUZIONE - IN GENERE

In tema di benefici penitenziari, non vale ad escludere l'applicazione della sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 9 L. n. 251 del 2005, la recidiva contestata genericamente, senza alcuna specificazione in ordine alla ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., posto che l'inequivoco tenore letterale della norma ed il carattere di specialità della stessa non ne consentono l'applicazione in via estensiva. Ne deriva che la genericità della contestazione della recidiva con mero richiamo all'art. 99 cod. pen. non può essere ritenuta implicitamente comprensiva anche della specifica ipotesi della recidiva reiterata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. C, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)