Sez. 1, Sentenza n. 8113 del 11/02/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246384 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva - Divieto per i condannati con recidiva reiterata - Contestazione - Sufficienza - Fattispecie.
ESECUZIONE - IN GENERE
Ai fini dell'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti dei condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata, è sufficiente che la recidiva sia stata contestata. (Fattispecie relativa a pena patteggiata di sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e due mesi e dieci giorni di arresto, oltre 1.200 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)