Sez. L, Sentenza n. 90 del 08/01/1979 (Rv. 396138 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - ESPERIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - ERRORE DI CALCOLO - INAMMISSIBILITA - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - ESPERIBILITA.*
Avverso l'errore di calcolo da cui e viziata la sentenza di merito non e proponibile il ricorso per Cassazione, ma il procedimento di correzione a norma dell'art 287 cod proc civ che puo essere promosso, anche dopo la presentazione del ricorso, con l'istanza al giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)