Sez. 3, Sentenza n. 4522 del 19/05/1990 (Rv. 467250 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - CONTRATTO ASSOCIATIVO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA DA PARTE DEL CONCEDENTE - TERMINI - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE - CONTRATTO ASSOCIATIVO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIPRESA DA PARTE DEL CONCEDENTE - TERMINI - CONDIZIONI.*
In tema di contratti agrari, il concedente di un contratto associativo (nella specie di mezzadria), in corso alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203, può esercitare il diritto di ripresa del fondo, ai sensi dell'art. 42, solo prima che l'istanza del concessionario diretta ad ottenere la conversione di quel contratto in affitto, ai sensi dell'art. 25, abbia prodotto gli effetti della sua sostanziale trasformazione (cioè all'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione di detta istanza, come previsto dall'art. 26 della citata legge), atteso che solo in tal caso l'efficacia giuridica immediata dell'Esercizio del diritto potestativo di ripresa, incide sull'originario rapporto associativo ancora in vigore e prevalendo sulla pretesa innovativa del concessionario, ne impedisce l'attuazione.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)