Sez. U, Sentenza n. 10130 del 28/11/1994 (Rv. 488874 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Contratti associativi - Conversione in affitto - Novazione dell'originario rapporto - Esclusione - Modificazione dell'originario rapporto - Sussistenza - Diritto di ripresa da parte del concedente - Esercizio - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
La conversione in affitto, ai sensi dell'art. 25 della legge 3 maggio 1982 n. 203, dei contratti agrari associativi produce solo una modificazione, e non la novazione, dell'originario rapporto, (che, perciò, prosegue, senza netta censura, tra i medesimi soggetti e con il medesimo oggetto - fondo rustico -) e non impedisce, quindi, al conducente di esercitare, anche con successiva domanda, il diritto di ripresa, che, ai sensi dell'art. 42, è applicabile a tutti i rapporti "in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 (o in regime di proroga), tra i quali rientrano, appunto, quelli che, per effetto della conversione, si sono trasformati in affitto.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)