Sez. L, Sentenza n. 15169 del 20/07/2015 (Rv. 636392 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Legittimazione passiva - Autorità, anche periferica, autrice del provvedimento impugnato - Impugnazione davanti alla Corte di cassazione - Persistenza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema sanzioni amministrative, legittimato passivo nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è solo l'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, ancorché si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale che agisca in virtù di una specifica autonomia funzionale in deroga all'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 260 del 1958, e tale legittimazione esclusiva persiste anche nella fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non ostandovi alcuna disposizione da cui sia desumibile il subentro del Ministro. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Ministero del lavoro avverso sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello con cui lo stesso ente aveva impugnato la pronuncia su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione provinciale del lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)