Sez. 1, Sentenza n. 15596 del 07/07/2006 (Rv. 592463 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ordinanza ingiunzione emessa da autorità periferica dell'amministrazione statale - Opposizione - Legittimazione passiva di tale autorità - Sussistenza - Anche nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione - Conseguenze - Ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ordinanza ingiunzione emessa da capitano di porto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come sostituito dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 del 1958; tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro; con la conseguenza che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso sentenza che aveva pronunciato su opposizione a ordinanza ingiunzione emessa da un capitano di porto, il quale aveva partecipato al giudizio di primo grado mediante funzionario delegato).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)