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Sez. 1, Sentenza n. 44214 del 05/06/2023 Cc. (dep. 03/11/2023) Rv. 285502-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni - Violazione del diritto alla prova - Violazione di legge - Configurabilità.
Stato
decisa il 2023-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285502-02

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è deducibile con ricorso per cassazione la violazione del diritto alla prova di cui all'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ancorché la relativa inosservanza non sia prevista a pena la nullità.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)