Sez. 1, Sentenza n. 49180 del 06/07/2016 Cc. (dep. 18/11/2016) Rv. 268652 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Confisca di beni intestati a terzi - Diritto alla prova - Mancata assunzione di prova testimoniale - Violazione di legge - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di confisca di prevenzione, il terzo chiamato a partecipare al procedimento, perché destinatario della presunzione relativa di fittizia intestazione di beni in realtà riferibili al proposto, ha il diritto, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, 23 del D.Lgs. n. 159 del 2011 e dell'art. 6 della CEDU, di fornire qualsiasi prova contraria a detta presunzione, anche di natura testimoniale, potendo dedurre col ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge nel caso in cui il provvedimento impugnato non offra alcuna motivazione in ordine al rigetto delle sue istanze istruttorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 23, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)