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Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Procedimento disciplinare a carico di avvocato - Impugnazione davanti al C.N.F. - Provvedimento di assoluzione emesso all’esito - Obbligo di liquidazione delle spese - Sussistenza - Ragioni - Rilevanza della difesa personale dell’incolpato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668218-02

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Il provvedimento del CNF che assolve l'avvocato incolpato all'esito dell'impugnazione impone la liquidazione delle spese del giudizio, perché, in assenza di specifiche disposizioni normative di segno contrario, è obbligo generale (di natura inderogabile) del giudice civile provvedere ai sensi dell'art. 91 c.p.c., senza che incida sulla necessità di regolare le spese la possibilità, concessa all'avvocato, di difendersi personalmente.

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)