Sez. U, Sentenza n. 528 del 03/08/2000 (Rv. 539101 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Patrocinio - Relativo esercizio - Requisiti - Fattispecie.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
A norma dell'art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense dev'essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sè medesimo, da un avvocato iscritto nell'albo ordinario (nella specie, la S.C., nel confermare la pronunzia del Consiglio nazionale forense di inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal solo interessato, praticante procuratore e non avvocato, ha anche considerato irrilevante che il ricorso fosse stato depositato in un periodo di incertezza interpretativa del citato art. 60, anteriormente all'intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)