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Sez. 3, Sentenza n. 16332 del 20/11/2002 (Rv. 558607 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Riduzione dei termini previsti dall'art. 645 cod. proc. civ. - Opponente - Assegnazione al convenuto del termine ordinario di comparizione o di una maggiore - Ammissibilità - Conseguenze - Riduzione dei termini di costituzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558607-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

La riduzione dei termini di comparizione alla metà, prevista dall'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere facoltativo, in quanto l'opponente può, anziché valersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore. Pertanto solo nel caso in cui l'opponente si sia effettivamente avvalso di tale facoltà, anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)