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Sez. L, Sentenza n. 4611 del 02/03/2006 (Rv. 589776 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori d'ufficio - Provvedimento inerente all'esercizio o al mancato esercizio - Sindacabilità in sede di legittimità per vizio di motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589776-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE

Il provvedimento con il quale il giudice - in ossequio a quanto disposto dall'art. 134 cod. proc. civ. e al disposto di cui all'art. 111, primo comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - esplicita le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori ovvero, come nella specie, ritenga di non farvi ricorso, può essere sottoposto al sindacato di legittimità per vizio di motivazione qualora non sia sorretto da congrua e logica spiegazione nel non aver fatto espletare mezzi istruttori relativi al punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto vizio logico di motivazione l'aver ritenuto che rientrasse tra gli obblighi della parte che effettuava il versamento dei contributi previdenziali quello di provvedere anche alla verifica dell'accreditamento dei contributi regolarmente versati, sicché, nel caso di eventuale errato accreditamento da parte dell'ente gestore della riscossione o di incertezza nella relativa procedura di competenza dell'istituto in favore del quale il versamento era stato eseguito, il versamento pure effettuato sarebbe stato da considerare come inesistente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)