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Sez. U, Sentenza n. 3786 del 24/06/1985 (Rv. 441372 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFETTO - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE IN ESECUZIONE DI ORDINANZA RESA DAL SINDACO - MANCANZA DI PREVENTIVA NOTIFICA DELLA ORDINANZA - PROPONIBILITÀ DI AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441372-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFETTO - DEMOLIZIONE DELLA COSTRUZIONE IN ESECUZIONE DI ORDINANZA RESA DAL SINDACO - MANCANZA DI PREVENTIVA NOTIFICA DELLA ORDINANZA - PROPONIBILITÀ DI AZIONE RISARCITORIA CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*

Nel caso di costruzione abusivamente realizzata senza la prescritta licenza (nel vigore della disciplina urbanistica anteriore alla legge 28 gennaio 1977 n. 10), e successivamente demolita in esecuzione di ordinanza resa dal sindaco, deve escludersi che il privato possa esperire davanti al giudice ordinario Azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione, denunciando la illegittimità di detta demolizione per la Mancanza della preventiva notificazione dell'ordinanza del sindaco, vertendosi in tema di posizioni di mero interesse legittimo, non di diritto soggettivo, a fronte di un atto emesso dall'amministrazione medesima nello Esercizio dei suoi poteri discrezionali, la cui tutela si esaurisce nella facoltà di ricorrere al giudice amministrativo per lo annullamento dell'atto stesso. (V 5027/82, mass n 422953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)