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Sez. 5, Sentenza n. 39432 del 02/10/2008 Ud. (dep. 21/10/2008) Rv. 241743 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsificazione di alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore - Falso innocuo - Esclusione - Integrazione del reato di cui all'art. 485 cod. pen..
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241743-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE

Non integra il falso innocuo ma il reato di falsità in scrittura privata la condotta di colui che falsifica alcune pagine di una memoria redatta dal proprio difensore, sostituendole a quelle originali, e quindi provvedendo al deposito dell'atto presso la cancelleria, considerato che il vantaggio richiesto dalla norma incriminatrice del falso in scrittura privata può avere anche natura esclusivamente morale, nella specie costituito dal deposito della memoria nel testo voluto dall'imputato anziché in quello voluto dal difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)