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Sez. 5, Sentenza n. 2489 del 17/11/1998 Ud. (dep. 25/02/1999) Rv. 212725 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Non menzione della condanna - Revoca del beneficio a seguito di applicazione della continuazione su richiesta dell'imputato - Sussistenza del divieto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212725-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non sussiste violazione del divieto della "reformatio in peius" in relazione alla revoca dei benefici (pure interdetta al giudice del gravame in caso di impugnazione del solo imputato), allorquando detti benefici risultino incompatibili con la nuova situazione giuridica venuta a crearsi, di per sè favorevole all'appellante. Il divieto di revocare benefici, posto dal terzo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., deve, infatti, essere inteso quale limitazione al potere valutativo discrezionale del giudice di secondo grado, ma sempre sul presupposto della persistenza delle condizioni di legittimazione dei benefici e non quando il venir meno di esse, per altro in seguito ad accoglimento del gravame dello stesso imputato, abbia modificato gli elementi costituenti la base della valutazione. (Nella fattispecie, a ragione della unificazione dei reati con il vincolo di cui all'art. 81 cod. pen., richiesta dallo stesso appellante, e della conseguente nuova valutazione afferente al complesso dei fatti in continuazione, era rimasta accertata una situazione di incompatibilità del beneficio della non menzione della condanna già concesso ed applicato nella sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)