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Sez. 6, Sentenza n. 37419 del 21/09/2001 Ud. (dep. 17/10/2001) Rv. 220714 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Accoglimento di motivo sul mancato riconoscimento della continuazione con reato già giudicato - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2001-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220714-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO

Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)