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Sez. L, Sentenza n. 9098 del 22/04/2014 (Rv. 630444 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Disciplina "novellata" dalla legge n. 92 del 2012 - Applicazione ai giudizi pendenti in sede di rinvio alla data di entrata in vigore della legge - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630444-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

L'art. 1, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, di novella dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è inapplicabile ai giudizi pendenti, alla data di entrata in vigore della legge stessa, nei gradi di merito a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 192 art. 1 com. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)