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Sez. 1, Sentenza n. 5531 del 12/11/1985 (Rv. 442733 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA E DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE D'APPELLO IN UNICO GRADO - ESTENSIONE - IRRILEVANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE INTERVENUTO DOPO LA TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE DEL FONDO OCCUPATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442733-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA E DOMANDA DI RISARCIMENTO - COMPETENZA FUNZIONALE DELLA CORTE D'APPELLO IN UNICO GRADO - ESTENSIONE - IRRILEVANZA DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE INTERVENUTO DOPO LA TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE DEL FONDO OCCUPATO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Qualora l'espropriato, in forza di decreto emesso dopo l'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea oltre il biennio, proponga opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, e chieda inoltre il risarcimento del danno per detta illegittima occupazione, la Competenza funzionale in unico grado della Corte d'appello, che debba essere affermata limitatamente all'opposizione alla stima, in applicazione dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non può trovare deroga, in favore di quelle del giudice cui spetta la cognizione della domanda risarcitoria (secondo i criteri ordinari di Competenza), sotto il profilo dell'irrilevanza del decreto di espropriazione, perché intervenuto dopo l'irreversibile trasformazione del fondo occupato e conseguente Estinzione del diritto dominicale del privato, atteso che l'indagine sulla proponibilità e utilità dell'opposizione alla stima, alla stregua dell'indicata situazione, deve essere effettuata dal giudice competente a conoscere dell'opposizione medesima. (V 816/82, mass n 418634).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)